Con una recente sentenza, il Tar Emilia-Romagna ha riconosciuto il titolo di viaggio a favore di un cittadino russo, da tempo in Italia, cui la Questura negava l’ottenimento.
È un documento equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente al titolare che, per ragioni varie, non può ottenere il passaporto delle autorità del proprio paese, di ottenere un documento che permette di circolare liberamente all'interno degli Stati europei dell'Area Schengen e nei territori degli altri Stati, in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra.
È esclusa tuttavia la possibilità di recarsi nel proprio Paese di origine.
Un cittadino russo, da tempo residente in Italia, titolare di protezione sussidiaria, ha richiesto alla Questura di Ferrara, il riconoscimento del titolo di viaggio. La questura ne ha negato il rilascio sostenendo dubbi sull’identità anagrafica e sul fatto che non potesse ottenere il passaporto dal proprio Paese.
Avverso il provvedimento della Questura, l’Avv. Andrea Bassi ha promosso ricorso al Tar sostenendo come in base all’art. 24 D. Lgs. 251/2007 qualora sussistano fondate ragioni che non consentano al titolare di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di origine, la Questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.
In accoglimento di tale interpretazione, il TAR ha sospeso il provvedimento della Questura impugnato.
Nei casi in cui lo straniero sia munito di permesso di soggiorno a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, per protezione sussidiaria e sia privo di passaporto ovvero si trovi nell’impossibilità di ottenerlo, le Questure potranno rilasciare, in suo favore, il titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto dalla circolare n.48 del 31 ottobre 1961 e mai abrogata, previa istanza dell’interessato.